Attività venatoriaL'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
L’attività venatoria può essere esercitata da qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno età e che sia munito di: - polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria; - tesserino venatorio.
La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia. La commissione è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate sottoindicate, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; d) tutela della natura e princìpi di salvaguardia della produzione agricola; e) norme di pronto soccorso.
Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso di un apposito tesserino (
L’attività venatoria, nella Provincia di Treviso, si svolge in: Istituti privati (AFV e AATV). |
|